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solar panels

Adeguamento RiGeDi per impianti fotovoltaici: cosa devi sapere e cosa rischi

1 Aprile 2026by daniele

INDICE DEI CONTENUTI

Toggle
  • Cos’è la procedura RiGeDi e perché è urgente
  • Chi è obbligato ad adeguarsi
  • Le sanzioni previste dalla delibera 23/2026/E/EEL
  • Cosa fare subito

Se gestisci un impianto fotovoltaico o eolico connesso alla rete di media tensione con potenza uguale o superiore a 100 kW, probabilmente hai già ricevuto (o riceverai a breve) una lettera dal tuo Distributore di rete. L’oggetto: adeguarti alla procedura RiGeDi (Riduzione della Generazione Distribuita), disciplinata dalla deliberazione ARERA 421/2014/R/eel e ora rafforzata dalla deliberazione 23/2026/E/EEL del 10 febbraio 2026.

Non si tratta di una comunicazione di routine. Le conseguenze del mancato adeguamento sono concrete e immediate.

Cos’è la procedura RiGeDi e perché è urgente

La RiGeDi è la procedura con cui Terna, il gestore della rete di trasmissione nazionale, può — tramite i distributori locali — ridurre o distaccare da remoto gli impianti di generazione distribuita nelle situazioni di emergenza del sistema elettrico, come accade nelle giornate primaverili con basso consumo e alta produzione da rinnovabili.

Il problema è che negli ultimi anni la crescita esplosiva del fotovoltaico e dell’eolico ha reso queste situazioni sempre più frequenti e critiche. Terna ha segnalato ad ARERA una “persistente e diffusa disapplicazione” delle prescrizioni vigenti in materia di teledistacco: troppi impianti, pur obbligati, non sono ancora dotati delle apparecchiature necessarie (modem/attuatore GSM/GPRS secondo la Norma CEI 0-16, Allegato M).

La primavera 2026 si annuncia particolarmente critica: sono attesi circa 4,1 GW aggiuntivi di capacità rinnovabile non programmabile sulle reti di media e bassa tensione rispetto alla primavera 2025.

Chi è obbligato ad adeguarsi

Sono soggetti agli obblighi tutti gli impianti fotovoltaici ed eolici che abbiano contemporaneamente queste caratteristiche:

  • connessi alla rete di media tensione
  • potenza nominale ≥ 100 kW
  • alimentati da fonte solare o eolica

L’obbligo vale sia per impianti nuovi che per quelli già in esercizio da anni.

Le sanzioni previste dalla delibera 23/2026/E/EEL

Con la delibera di febbraio 2026, ARERA ha notevolmente inasprito gli strumenti di enforcement. Dal 16 marzo 2026, per gli impianti non adeguati per cause imputabili al produttore (non al distributore):

1. Sospensione dei pagamenti GSE: per gli impianti con convenzione attiva (incentivi Conto Energia, ritiro dedicato, scambio sul posto), il GSE sospende l’erogazione di tutte le partite economiche fino alla comunicazione di avvenuto adeguamento da parte del distributore di riferimento.

2. Corrispettivo aggiuntivo per i BRP: chi non è in convenzione GSE, ma ha un contratto di dispacciamento tramite un Balance Responsible Party (BRP), è tenuto a versare a Terna un corrispettivo mensile aggiuntivo pari all’energia immessa moltiplicata per il prezzo del Mercato del Giorno Prima (MGP) della propria zona.

3. Distacco fisico in campo: se si rende necessaria l’attivazione della procedura RiGeDi e l’impianto risulta non adeguato, il personale del distributore può disconnetterlo fisicamente intervenendo in campo. In questo caso, il produttore non ha diritto ad alcuna remunerazione per la mancata produzione.


Cosa fare subito

Se hai ricevuto la lettera del distributore, il tempo stringe. WP Energy può supportarti nella verifica dello stato di adeguamento del tuo impianto, nella gestione delle pratiche con il distributore e nell’installazione delle apparecchiature necessarie.

Non aspettare il blocco dei pagamenti per agire.

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