Compensazione dei costi indiretti ETS: nuovi settori ammessi al rimborso
La compensazione dei costi indiretti ETS si amplia e coinvolge nuove imprese.
22 nuovi codici ATECO entrano tra i settori ammessi alla possibilità di richiedere il rimborso di una parte dei costi indiretti legati alle emissioni. Si tratta di una novità importante per molte realtà industriali, soprattutto per le aziende ad alto consumo di energia elettrica, che possono trasformare un costo sostenuto in bolletta in un possibile beneficio economico.
Il valore del beneficio non dipende solo dal codice ATECO, ma soprattutto dai MWh effettivamente ammissibili.
Cosa sono i costi indiretti ETS
I costi indiretti ETS sono i costi legati alle emissioni di CO₂ sostenuti dai produttori di energia elettrica, che vengono poi trasferiti nel prezzo dell’energia acquistata dalle imprese.
L’azienda, quindi, non paga direttamente le quote ETS, ma ne subisce l’effetto in bolletta.
Per ridurre questo impatto, l’Unione Europea consente agli Stati membri di compensare una parte di questi costi. Con la recente modifica, aumentano sia i settori ammessi sia le risorse disponibili, con una dotazione complessiva passata da 1,5 a 3,6 miliardi di euro e un massimale annuo da 140 a 600 milioni.
Perché il perimetro dei consumi è decisivo
Per i settori appena ammessi, il rimborso viene calcolato sull’energia elettrica consumata e dichiarata correttamente in domanda.
Le stime indicate parlano di circa 17-19 euro per ogni MWh dichiarato. Questo significa che un sito produttivo con 5.000 MWh ammissibili può ottenere un beneficio indicativo nell’ordine di 85-95.000 euro. Un sito con 20.000 MWh può superare i 350.000 euro.
Sono numeri importanti, che spiegano perché la verifica del perimetro sia fondamentale.
Ogni migliaio di MWh inserito o escluso può incidere in modo significativo sul valore finale del contributo. Il problema è che il perimetro corretto non si ricava semplicemente dalla bolletta. Deve essere ricostruito con attenzione, sulla base dell’impianto, dei POD coinvolti, dell’energia acquistata dalla rete e delle produzioni effettivamente ammissibili.
Dove si decide il valore del beneficio
Il valore del beneficio dipende soprattutto dalla corretta ricostruzione dei consumi ammissibili.
La domanda deve includere solo i POD collegati all’impianto che produce il prodotto ammesso al rimborso. POD relativi a uffici, magazzini o reparti non collegati vanno esclusi per evitare contestazioni.
Anche l’energia autoprodotta, ad esempio da fotovoltaico o cogenerazione, non rientra nel calcolo, perché la compensazione riguarda solo l’energia elettrica acquistata dalla rete.
Se nello stesso impianto si producono sia prodotti ammissibili sia non ammissibili, il rimborso va calcolato solo sulla quota riferibile ai prodotti ammessi, con criteri chiari e documentati.
Per questo la qualità dei dati e della documentazione è decisiva per ottenere un beneficio corretto e ridurre il rischio di rilievi.
Il codice camerale non basta
Uno degli equivoci più frequenti riguarda il codice ATECO.
L’ammissibilità non si determina semplicemente sulla base del codice primario registrato in Camera di Commercio, ma deve essere collegata al prodotto effettivamente fabbricato nell’impianto, secondo il relativo codice Prodcom.
Questo passaggio è particolarmente importante perché alcuni dei nuovi settori ammessi fanno riferimento a sottocodici specifici. Un’impresa classificata in un codice apparentemente coerente, ma che non svolge materialmente la lavorazione ammessa, potrebbe non avere diritto all’aiuto.
Il rischio è accorgersene troppo tardi, magari durante l’istruttoria, quando la finestra del bando è già aperta e i tempi per integrare o correggere la documentazione sono molto stretti.
Per questo la verifica preliminare del Prodcom e del prodotto reale è una fase essenziale.
Cosa conviene fare ora
Per le aziende potenzialmente interessate, il primo passo è capire se esistono le condizioni per accedere al rimborso.
La valutazione deve partire dal prodotto effettivamente realizzato, non soltanto dal codice camerale. Successivamente è necessario ricostruire il perimetro dei consumi: mappatura dei POD, esclusione dell’energia autoprodotta, distinzione tra produzioni ammissibili e non ammissibili, raccolta delle evidenze tecniche e documentali.
Solo dopo questa attività la compilazione della domanda diventa una fase operativa. Affrontarla senza un lavoro preliminare rischia invece di trasformare il portale nel momento in cui si scoprono dati mancanti, incongruenze o problemi di ammissibilità.
Va inoltre considerato che la finestra del bando è limitata e che la domanda generata non è modificabile. Per aiuti superiori a 150.000 euro si aggiunge anche l’obbligo di verifica Antimafia, ulteriore elemento da gestire con attenzione.
Il supporto di WP Energy
WP Energy affianca le imprese nella valutazione dell’accesso alla compensazione dei costi indiretti ETS, supportandole nella verifica dei requisiti, nella ricostruzione del perimetro di consumo e nella gestione della documentazione necessaria.
Il nostro obiettivo è aiutare l’azienda a capire se può accedere al rimborso, quali consumi possono essere inseriti correttamente e quale può essere il valore potenziale del beneficio economico.
In un meccanismo così tecnico, arrivare preparati fa la differenza.
Chi ha i dati ordinati, il perimetro chiaro e la documentazione pronta può richiedere quanto gli spetta con maggiore sicurezza. Chi inizia a raccogliere le informazioni solo quando il bando è già aperto rischia invece di ridurre il beneficio o di perdere l’annualità.
Contatta WP Energy per una verifica preliminare e per valutare il possibile rimborso dei costi indiretti ETS per la tua azienda.
