Uscita anticipata dal Conto Energia: cosa cambia con il DL Bollette per i titolari di impianti fotovoltaici
Il Decreto-legge Bollette approvato dal Consiglio dei Ministri a febbraio 2026 introduce una novità significativa per i gestori di impianti fotovoltaici incentivati: la possibilità di uscire anticipatamente dal meccanismo del Conto Energia. Una misura volontaria che merita una lettura attenta, perché le implicazioni economiche per le aziende sono tutt’altro che banali.
Il contesto: perché nasce questa misura
Il provvedimento affronta il problema dell’elevata incidenza degli oneri generali di sistema derivanti dalla componente ASOS — destinata al sostegno delle fonti rinnovabili — sulla bolletta elettrica, intervenendo in particolare sul sistema di incentivazione per gli impianti fotovoltaici. In pratica, il Governo punta a ridurre nel breve periodo i costi in bolletta per famiglie e imprese, rimodulando i flussi di incentivi ancora in essere.
Chi è coinvolto
I commi da 1 a 3 prevedono che i titolari di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kW, che beneficiano di incentivi dei Conti Energia con scadenza dal 2029, possono scegliere volontariamente di ridurre del 15% o del 30% i premi tariffari previsti tra il 2026 e il 2027, in cambio di un’estensione della convenzione rispettivamente di 3 o 6 mesi.
Si tratta, in sostanza, di uno spalma-incentivi opzionale: cedere una quota del premio nel breve termine per guadagnare qualche mese in più di incentivo in coda.
L’uscita anticipata: il meccanismo centrale
Il vero meccanismo strategico è l’uscita anticipata dal Conto Energia a partire dal 2028, con un corrispettivo pari al 90% del valore attualizzato dei flussi residui. Tradotto: chi decide di abbandonare volontariamente il regime incentivante prima della scadenza naturale riceve in cambio una liquidazione pari al 90% del valore presente netto degli incentivi rimanenti.
L’erogazione del corrispettivo è però subordinata all’obbligo di rifacimento integrale degli impianti fotovoltaici. Non si tratta quindi di una semplice uscita con liquidazione in tasca: il legislatore lega il beneficio economico a un investimento concreto nel repowering dell’impianto.
La facoltà di fuoriuscita deve essere esercitata entro il 30 settembre 2026.
Perché questa condizione cambia tutto
L’obbligo di rifacimento integrale trasforma l’uscita anticipata in una vera operazione industriale. Per un’azienda significa pianificare un nuovo investimento, valutare i costi di sostituzione tecnologica, accedere eventualmente a nuovi incentivi per il revamping, e calcolare se il 90% del valore attualizzato residuo copre (o almeno contribuisce significativamente a) il costo del nuovo impianto.
L’uscita anticipata riguarderebbe gli stessi impianti fotovoltaici fino a un massimo di 10 GW, pari a circa un quarto dell’intero parco solare installato nel Paese. La portata potenziale è quindi enorme, anche se diversi analisti del settore nutrono scetticismo sull’effettiva adesione degli operatori, visti i vincoli posti.
Cosa deve fare ora chi è interessato
Il comma 6 del decreto demanda a un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica la definizione delle modalità attuative della fuoriuscita dal Conto Energia. Significa che le regole operative non sono ancora definite nel dettaglio: è fondamentale monitorare l’evoluzione normativa nei prossimi mesi prima di prendere qualsiasi decisione.
Per le aziende con impianti incentivati, il momento giusto è adesso: fare un’analisi accurata del valore residuo del proprio Conto Energia, valutare i costi di un eventuale rifacimento e capire se l’operazione ha senso dal punto di vista del piano industriale.
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